Aggiornamento 2023
Il bonus barriere architettoniche del 75% era stato inserito nel 2021 nella legge di Bilancio 2022. La sua scadenza era fissata al 31 dicembre 2022. Con la nuova legge di Bilancio, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, la misura agevolativa potrà essere applicata alle spese documentate, sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, fino al 31 dicembre 2025. In particolare, ai sensi del comma 365 del dl di Bilancio 2023:
Si è intervenuto come segue sull’art. 119-ter del D.L. n.34/2020 al comma 1. “Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”.
La sola modifica introdotta rispetto al precedente bonus barriere architettoniche del 75% riguarda i condomini. Per poter usufruire della manovra agevolativa, infatti, occorre raggiungere la maggioranza per le deliberazioni dei lavori in assemblea di condominio, maggioranza che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.
Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio“.
Chi può accedere al bonus barriere architettoniche?
Le persone fisiche, gli esercenti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Chi non può usufruire del bonus barriere architettoniche?
Coloro che hanno solamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, perché l’agevolazione consiste in una detrazione del 75% dall’imposta lorda.
La Manovra 2022 fa da starter a importanti novità per le categorie fragili: sale dal 50% al 75% la detrazione sugli “interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche” (art. 119-ter del Decreto Rilancio, aggiunto dall’art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2022).
Misura che va ad aggiungersi al già noto Superbonus del 110%.
Altra differenza sostanziale è la restrizione dell’arco temporale utile per usufruire della detrazione: quest’ultima viene ripartita in soli 5 anni, a fronte dei 10 previsti per la vecchia detrazione del 50%.
Rispetto al Superbonus 110%, la detrazione del 75% non è subordinata alla realizzazione di opere “trainanti” (finalizzate alla riqualificazione energetica dell’edificio), ma vi si può accedere più agevolmente, senza l’obbligo di stravolgere la propria abitazione.
Inoltre, la stessa detrazione non è ostativa rispetto all’ottenimento dei contributi ex L. 13/1989, che possono essere richiesti contestualmente.
Andiamo a conoscere più da vicino le disposizioni.
Sommario
Interventi coperti da detrazione
- Il Bonus del 75% spetta sulle opere di abbattimento delle barriere architettoniche effettuate nel 2022, che rispondano ai requisiti previsti dal DM n. 236/89.
- Può essere applicato solo per interventi su edifici esistenti, che non siano in corso di realizzazione.
- Spetta inoltre sugli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari (sempre volti all’eliminazione delle barriere architettoniche), e, in caso di sostituzione dei vecchi impianti, per le spese di smaltimento e bonifica dei materiali.
Tetti di spesa
La detrazione del 75% si applica su soglie di spesa differenziate, che non superino:
- Euro 50.000, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari presenti in edifici plurifamiliari, che siano indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
- Euro 40.000, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che costituiscono l’edificio, nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari.
- Euro 30.000, moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Come usufruire della detrazione
- Mediante dichiarazione dei redditi, con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo.
- Tramite sconto in fattura, che consente un abbattimento immediato dei costi, senza dover attendere i 5 anni di detrazione: il fornitore anticipa la spesa dovutagli, diventando egli stesso titolare di un credito d’imposta, che può cedere a sua volta ad altri soggetti (art. 121 DL n. 34/2020).
- Tramite cessione del credito: la somma dovuta si converte in un credito d’imposta, cedibile a soggetti come banche o altri intermediari finanziari (art. 121 DL n. 34/2020).
Come richiedere la detrazione
Chi intende usufruire della detrazione del 75%, deve necessariamente pagare con bonifico bancario o postale, usando apposito bollettino, in cui figurino:
- l’indicazione dell’acquisto di montascale, come causale del versamento;
- il codice fiscale di chi effettua il pagamento;
- il codice fiscale/partita IVA del beneficiario del pagamento;
- il codice fiscale del condominio e dell’amministratore di condominio, nel caso in cui l’installazione avvenga su parti comuni condominiali.
Per ottenere la detrazione, è necessario mostrare agli Uffici Finanziari fatture, scontrini fiscali e ricevuta del bonifico, comprovanti l’avvenuto acquisto del montascale, e intestati alla stessa persona che beneficierà dell’agevolazione.