Disabili su sedia a rotelle, anziani con problemi di mobilità, che risiedono in abitazioni situate ai piani superiori di un condominio, devono necessariamente risolvere il problema delle scale. In alcuni casi, problema di urgenza improrogabile. Il montascale (a poltroncina o a pedana a seconda delle necessità) rappresenta spesso l’unica soluzione possibile al problema, lì dove non vi siano spazi e condizioni per realizzare un ascensore condominiale.
L’installazione di un montascale all’interno di un condominio è disciplinata da varie leggi e articoli del Codice Civile. L’ultimo riferimento legislativo che richiama esplicitamente l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dei condomini è datato 11 dicembre 2012. Procederemo per ordine, in maniera da scoprire tutto quanto c’è da sapere per chiedere e ottenere l’installazione di un servoscala in un condominio. In fondo all’articolo, tutte le leggi e gli articoli citati, in allegato.
Sommario
- 1 Un po’ di storia per comprendere leggi e normative
- 2 I prerequisiti senza i quali è impossibile chiedere e ottenere il servoscala nel condominio
- 3 La corretta procedura per l’installazione di un montascale condominiale
- 4 La presenza del corrimano facilita l’installazione: è obbligatorio?
- 5 Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
- 6 Leggi e articoli del Codice Civile
Un po’ di storia per comprendere leggi e normative
Inizialmente la materia veniva disciplinata dall’articolo 1120 del Codice Civile, il quale stabiliva come per effettuare modifiche all’interno di un condominio serviva che la maggioranza dei partecipanti all’assemblea condominiale deliberasse in favore dell’innovazione, e che la stessa maggioranza numerica rappresentasse minimo i due terzi in millesimi del valore dell’abitazione. Ovvero: più della metà dei partecipanti doveva votare per il si, e la somma dei loro millesimi doveva superare i due terzi dell’intero immobile.
Una condizione certamente difficile da verificarsi. Nel 1989, con la legge 13/1989 veniva introdotta una eccezione per le barriere architettoniche: l’articolo 2 comma 1 stabiliva infatti che per ottenere modifiche necessarie all’abbattimento delle barriere architettoniche bastavano la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, per un totale minimo del 51% dei millesimi, alla prima convocazione (come stabiliva l’articolo 1136 comma 2 del Codice Civile). Se a questa seguiva una seconda convocazione, bastava ancor meno: 1/3 dei partecipanti e dei millesimi (comma 3 dello stesso articolo).
Veniva di fatto rivoluzionata la casistica: a quel punto ottenere un servoscala era semplice quanto mai lo era stato prima. Nel 2012 si fa un piccolo passo indietro. Con la legge 220 datata 11 dicembre 2012 si stabilisce che per ottenere il via libera all’installazione di un montascale è necessario che l’assemblea approvi con la maggioranza dei partecipanti e minimo 501 millesimi su mille. Un piccolo passo indietro rispetto a 1/3, controbilanciato dai contributi di cui parleremo a breve.
I prerequisiti senza i quali è impossibile chiedere e ottenere il servoscala nel condominio
Un tuffo nel passato era necessario per conoscere le leggi che ancora oggi, tra deleghe e modifiche, regolano diritti, doveri, spese e contributi all’installazione di un montascale condominiale per anziani o disabili. Ora scopriamo come deve agire chi, abitando a piani superiori, necessita di questo tipo di ausili per salire e scendere le scale di un condominio.
Prima di procedere a qualsiasi richiesta bisogna verificare alcune condizioni fondamentali, disciplinate dall’articolo 1120 del Codice Civile, secondo cui è vietato apportare ai fabbricati innovazioni che ne possano pregiudicare la stabilità o il decoro architettonico. Importante anche la nuova installazione non leda i diritti dei condomini di usufruire dei loro beni e dei loro spazi condominiali.
In questo senso la Corte Costituzionale si è recentemente espressa in più occasioni, confermando sempre le priorità dettate dall’articolo 1120 sulle esigenze del disabile o della persona impossibilitata per varie ragioni a salire e scendere le scale condominiali. Per ottenere che sia dato il via ai lavori per l’installazione di un montascale è necessario quindi assicurarsi di non ledere in alcun modo la godibilità dei beni altrui.
Per esserne certi è buona norma affidarsi a professionisti in grado di stabilire senza ombra di dubbio che l’installazione del montascale nel condominio possa avvenire senza intaccare minimamente la stabilità delle strutture e l’architettura dell’edificio. Sarebbe cosa ancora più saggia far elaborare al tecnico un vero e proprio progetto, con tanto di preventivo da sottoporre all’attenzione dei condomini nel corso della prima assemblea.
La corretta procedura per l’installazione di un montascale condominiale
Una volta accertatisi che l’installazione avverrebbe in assoluta sicurezza e rispetto per gli spazi e le architetture comuni, si chiede all’amministratore di indire un’assemblea condominiale. L’amministratore è tenuto ad organizzarla entro trenta giorni dalla richiesta. La richiesta dev’essere corredata di dati precisi in merito alla proposta, con l’indicazione dettagliata dei contenuti e delle modalità di realizzazione degli interventi per abbattere barriere architettoniche (Articolo 1120 del C.C.)
A questo punto i condomini presenti all’assemblea si possono esprimere favorevolmente alla proposta, o sfavorevolmente. Se la maggioranza numerica dei presenti si esprime a favore, e raggiunge almeno il corrispettivo in millesimi del 51%, la spesa dell’installazione viene divisa tra i condomini, proporzionalmente ai millesimi delle rispettive abitazioni, in prima o seconda convocazione. Chi non intende utilizzare il montascale, non è tenuto a pagare una quota, nel caso venga considerata spesa gravosa e voluttuaria (Articolo 1121 del C.C.).
Nel caso in cui l’assemblea condominiale si esprima negativamente circa l’acquisto di un servoscala a pedana o di un montascale a poltroncina, o nel caso in cui entro tre mesi dalla richiesta non si esprima affatto, la persona disabile o l’anziano con problemi di mobilità può procedere comunque all’installazione (Legge 13/1989), a patto che lo faccia a proprie spese, e nel rispetto dell’articolo 1120. Non dovrà quindi inficiare la stabilità dell’edificio, recare danno al decoro architettonico dello stesso e al godimento delle proprietà di ogni singolo condomino.
La presenza del corrimano facilita l’installazione: è obbligatorio?
Spesso le installazioni di montascale si appoggiano a corrimano preesistenti. Sarebbe quindi utile scoprire cosa dice la legge in merito all’obbligo o meno degli stessi, a supporto delle scale condominiali. Se l’edificio è successivo al 1989, scatta l’obbligo del corrimano grazie al D.M. 236/89. Nel caso di edifici costruiti prima del 1989, l’installazione del corrimano è condizionata al voto favorevole dell’assemblea condominiale (disciplinata nelle percentuali dall’articolo 1136).
Nel caso in cui l’assemblea si esprima per il no, è bene ricordare che un eventuale infortunio che avrebbe potuto essere evitato grazie alla presenza di un corrimano, verrà risarcito dai condomini secondo l’articolo 2051 del Codice Civile.
Contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Entro il primo marzo di ogni anno si può fare richiesta di un contributo per l’installazione di un montascale presso il proprio Comune di residenza. Una volta ricevuta la domanda, il Comune provvederà ad effettuare i controlli del caso. Verificata l’ammissibilità della richiesta, il Comune stilerà una graduatoria, da affiggere all’albo. Sulla base di questa la Regione invierà i fondi che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture avrà messo a disposizione (180 milioni di euro globali).
Altre possibilità di risparmio, la detrazione Irpef al 50% per interventi di abbattimento di barriere architettoniche, e la detrazione Irpef al 19% nel caso in cui i montascale o servoscale costituiscono spese sanitarie per portatori di handicap. Maggiori informazioni nella nostra guida definitiva sulle agevolazioni e contributi per l’acquisto di montascale